Sicurezza sul lavoro

Antincendio aziendale: in vigore il decreto GSA

In data 4 ottobre 2022 entra in vigore il Decreto 2 settembre 2021, definito comunemente “Decreto Gestione Sicurezza Antincendio”, che stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a) punti 2 e 4 e lettera b) del D. Lgs. 81/2008.

A quali ambiti si applica?

Alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti da Art. 62 del D.Lgs.81/2008.

Di chi sono le responsabilità dell’applicazione?

Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attivita’, secondo i criteri indicati negli allegati I e II del decreto.

Quando si applica?

Il datore di lavoro è tenuto alla redazione del Piano di Emergenza nelle seguenti 3 fattispecie:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di piu’ di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
  • All’interno del piano di emergenza vanno riportati i nominativi dei lavoratori incaricati come addetti antincendio.

Informazione e formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attivita’.

Formazione degli addetti antincendio

Il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell’allegato III.

Solo per le attivita’ di cui all’allegato IV, che costituisce parte integrante del presente decreto, gli addetti al servizio antincendio conseguono l’attestato di idoneita’ tecnica.

Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.

Chi può erogare la formazione agli addetti antincendio?

I docenti della parte teorica e della parte pratica devono  aver
conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed
essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 
    a) documentata esperienza di almeno novanta ore come  docenti  in
materia antincendio, sia in ambito teorico  che  in  ambito  pratico,
alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    b) avere frequentato con esito positivo un  corso  di  formazione
per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, secondo le modalita'  definite  nell'allegato  V,
che costituisce parte integrante del presente decreto; 
    c) essere iscritti negli elenchi del  Ministero  dell'interno  di
cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.
139 e aver frequentato, con esito positivo, un  corso  di  formazione
per docenti di cui al comma 5,  lettera  b)  del  presente  articolo,
limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche; 
    d) rientrare tra il personale  cessato  dal  servizio  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio  per  almeno
dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti  e  dei  direttivi,  dei
direttivi  aggiunti,   degli   ispettori   antincendi   nonche'   dei
corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento. 

  3. I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno
il diploma di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  ed  essere  in
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 
    documentata esperienza di almeno  novanta  ore  come  docenti  in
materia antincendio, in ambito  teorico,  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto; 
    avere frequentato con esito positivo un corso  di  formazione  di
tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis  del  decreto  legislativo  8  marzo
2006, n. 139, secondo le  modalita'  definite  nell'allegato  V,  che
costituisce parte integrante del presente decreto; 
    iscrizione  negli  elenchi  del  Ministero  dell'interno  di  cui
all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 
    rientrare  tra  il  personale  cessato  dal  servizio  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio  per  almeno
dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti  e  dei  direttivi,  dei
direttivi  aggiunti,   degli   ispettori   antincendi   nonche'   dei
corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento. 

  4. Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si
ritengono  qualificati  i  docenti  che  possiedono  una  documentata
esperienza come formatori in materia teorica  antincendio  di  almeno
cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza. 

  5. I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso  di
almeno uno dei seguenti requisiti: 
    a) documentata esperienza di almeno novanta ore come  docenti  in
materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto; 
    b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di
tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis  del  decreto  legislativo  8  marzo
2006, n. 139, secondo le modalita' definite all'allegato V; 
    c) rientrare tra il personale  cessato  dal  servizio  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato  servizio  nel  ruolo
dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni. 

I docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato V.