Antincendio aziendale: in vigore il decreto GSA
In data 4 ottobre 2022 entra in vigore il Decreto 2 settembre 2021, definito comunemente “Decreto Gestione Sicurezza Antincendio”, che stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a) punti 2 e 4 e lettera b) del D. Lgs. 81/2008.
A quali ambiti si applica?
Alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti da Art. 62 del D.Lgs.81/2008.
Di chi sono le responsabilità dell’applicazione?
Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attivita’, secondo i criteri indicati negli allegati I e II del decreto.
Quando si applica?
Il datore di lavoro è tenuto alla redazione del Piano di Emergenza nelle seguenti 3 fattispecie:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di piu’ di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
- All’interno del piano di emergenza vanno riportati i nominativi dei lavoratori incaricati come addetti antincendio.
Informazione e formazione dei lavoratori
Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attivita’.
Formazione degli addetti antincendio
Il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell’allegato III.
Solo per le attivita’ di cui all’allegato IV, che costituisce parte integrante del presente decreto, gli addetti al servizio antincendio conseguono l’attestato di idoneita’ tecnica.
Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.
Chi può erogare la formazione agli addetti antincendio?
I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalita' definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto; c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche; d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonche' dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento. 3. I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto; avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalita' definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto; iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonche' dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento. 4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza. 5. I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalita' definite all'allegato V; c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.
I docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato V.