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Beni culturali: piano e nuovi termini di adeguamento antincendio.

di Marcello Gatto

La Legge di Bilancio 2019 lancia il piano di ricognizione e adeguamento antincendio del Ministero per i Beni e le attività culturali in tutte le proprie strutture -musei, biblioteche, gallerie, in generale “luoghi di cultura”. In particolare, è stabilito che il Mibact dovrà esaminare la situazione di tutti i beni vincolati.

Con supplemento ordinario n.62 alla Gazzetta Ufficiale serie generale n.302 del 31/12/2018 è stata promulgata la legge n.145 del 30/12/2018, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021“. L’art.1, commi 566 e 567, riporta le disposizioni in materia di adeguamenti antincendio degli edifici ministeriali vincolati a i sensi del codice dei Beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n.42 del 22/01/2004, già sottoposti all’obbligo di SCIA antincendio.

Incendio al museo del Clarence Hotel

Quali edifici sono soggetti all’adeguamento?

Tutti gli istituti del Mibact, quali istituti, musei, gallerie,biblioteche, luoghi di cultura, ma anche uffici e sedi ministeriali siti in edifici vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Gli edifici pregevoli per arte e storia possono essere soggetti all’obbligo di produrre la SCIA antincendio se ricompresi al punto 72 dell’allegato I al D.P.R. 151/11 che cita:

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente allegato.

In particolare, come riportato nella nota ministeriale prof. 4756 del 09/04/2013 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, le condizioni per cui gli edifici pregevoli per arte e storia possono essere soggetti all’obbligo di SCIA antincendio sono tre:

  • vincolo di tutela degli edifici ai sensi della L.42/2004;
  • presenza di attività aperte al pubblico;
  • Attività ricompresa dall’allegato I al D.P.R. 151/2011.

Non sono ricompresi al punto 72 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011 gli edifici in cui non si svolge nessuna attività citata nell’allegato I e quelli in cui non si preveda l’apertura al pubblico.

Incendio del Castello Windsor del 1992

Cosa prevede il piano?

La ricognizione si pone come obiettivo la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal D.P.R. 151/11, successivamente l’accertamento del rispetto delle norme antincendio ed eventualmente la messa a norma nel caso vengano riscontrate criticità.

Entro sessanta giorni dalla data del 2 marzo il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero per i Beni e le attività culturali e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovrà emanare uno o più decreti riportati modalità e tempi di adeguamento antincendio degli edifici ministeriali vincolati.

E’ bene sottolineare che i tempi tecnici necessari per l’identificazione delle esigenze per la predisposizione dei decreti probabilmente causeranno uno slittamento rispetto ai termini previsti dalla Legge 145/2018, la quale determinava il limite per l’adeguamento al 31/12/2022.

Quali modalità?

Le modalità per l’adempimento delle eventuali prescrizioni saranno stabilite in uno o più decreti del Ministero dell’Interno, adottati di concerto con il Ministero dei Beni Culturali ed il Ministero dell’Economia e della Finanza. Il nuovo decreto dovrà anche includere le opportune misure di sicurezza equivalenti, da attuare entro il 31 dicembre 2022, nel caso si ravvisasse il mancato rispetto delle norme tecniche di prevenzione incendi.

Incendio al Castello Windsor del 1992

Adempimenti obbligatori per la gestione della sicurezza antincendio.

Proroghe a parte, nelle strutture pregevoli per arte e storia è sempre obbligatorio realizzare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, inerente la sicurezza dei luoghi di lavoro. Nel dettaglio:

  • Valutazione dei rischi;
  • Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
  • Piano di emergenza ed evacuazione;
  • Formazione e informazione del personale dipendente;
  • Nomina e formazione degli addetti antincendio e primo soccorso;
  • Prova di evacuazione come previsto dal D.M. 10 marzo 1998;
  • Idonei dispositivi e presidi antincendio commisurati al livello di rischio incendio;
  • Procedure e misure per la prevenzione del rischio incendio;
  • Perfetta fruibilità delle vie di esodo;
  • Installazione di idonea cartellonistica di sicurezza;
  • Adeguata illuminazione d’emergenza;
  • Informazione al personale di eventuali ditte terze presenti con regolarità all’interno della struttura (manutenzione, pulizie, ecc…);
  • Redazione di D.U.V.R.I. nel caso di contratti d’appalto d’opera o di somministrazione.
Incendio al castello di Moncalieri (To)