Cassazione e VVF: il caposquadra in qualità di preposto sovrintende e vigila sull’uso dei DPI
La sentenza n.28883 del 3.07.2019 della Cassazione penale, affronta un singolare aspetto di applicazione del T.U. 81/2008 in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il punto di vista è quello delle Forze di polizia essendo il caso in esame scaturito da un incidente occorso ad un vigile del fuoco nel corso di un’attività di addestramento.
Il fatto
In particolare, il caposquadra era stato rinviato a giudizio per le ipotesi di lesioni colpose gravi in danno di un vigile del fuoco in quanto in qualità di caposquadra nonché preposto del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di…. e nello specifico quale “responsabile della manovra”, non sovrintendendo e non vigilando sulla osservanza dei lavoratori dei loro obblighi di legge nonché dell’uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, nel caso in esame, addirittura invitando gli stessi lavoratori ad omettere l’adozione della corda di sicura per imprudenza e negligenza ed in, particolare, in violazione dell’art. 19, comma 1 lett. a) ed e), D.Lgs. 81/08, cagionava la caduta di un Vigile Esperto in servizio presso il suddetto Comando Provinciale impegnato in una esercitazione di discesa mediante fune da un’altezza di circa 11 metri da una torre di addestramento (castello di manovra), cagionandogli così lesioni (frattura costale multipla sx, contusione polmonare sx, frattura seno mascellare sx con emoseno) giudicate guaribili in giorni superiori a 365.
Nella specie il vigile veniva comandato dal capo squadra di compiere per esercitazione una manovra di discesa dal terzo piano del “castello” mediante corda singola utilizzando il sistema di discensione denominato gri-gri ma senza corda di sicurezza e quindi comandato di compiere una manovra addestrativa non riscontrabile tra quelle previste nel “manuale operativo SAF per 1 livello”, ovvero il livello operativo per il quale il Vigile era abilitato.
Per cause non accertate (non corretto inserimento del dispositivo gri-gri nella fune o bloccaggio aperto della maniglia dello stesso dispositivo gri-gri durante la caduta), il vigile precipitava al suolo.
L’applicazione del TU 81 alle forze di polizia
Il ricorso si basa sulla interpretazione dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ove dispone che «nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, … le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate …». Conseguentemente, secondo la tesi difensiva, in sostanza, ai vigili del fuoco che si addestrano in strutture per ciò predisposte non si applicherebbe la normativa a tutela della sicurezza di cui D.Lgs citato.
I Giudici del merito hanno ritenuto che detta tesi difensiva risulta contrastata dal combinato disposto degli artt. 1 D.M. 14/6/1999 n. 450 (secondo cui «Nelle strutture … del Corpo nazionale dei vigili del fuoco … le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle delle altre disposizioni di legge in materia, sono applicate nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare: a) la tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa…») e 304, comma 3, D.Lgs. 81/2008 (secondo cui «Fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo»).
In buona sostanza la regola generale è “…che i Vigili del Fuoco ed i corpi ad esso assimilati rischiano solo quando ciò non può essere evitato: non esiste come vorrebbe la difesa uno status per cui si può prescindere dalla sicurezza anche quando ciò non sia assolutamente indispensabile”.
E ancora “…i dispositivi di protezione fanno parte delle misure di sicurezza per lavoratori e il richiamo all’applicabilità del D.Lgs. 81/2008 rende palese che non vi è distinzione tra il Vigile del Fuoco e gli altri lavoratori, salvo che per essi possono verificarsi situazioni operative che differenziano la loro posizione, in correlazione con l’accettazione del rischio tipico della professione”.
E infine, “…fatte salve tali peculiarità, il Vigile non è un lavoratore sottoposto immotivatamente ad un maggiore rischio solo per l’appartenenza a tale corpo”.
Non vi era, quindi, non vi è, alcuna norma che poteva stabilire l’esonero dalle misure di prevenzione nel caso di specie.

I principi generali e specifici
La Corte di Cassazione ricorda che “…nelle pubbliche amministrazioni, la qualifica di datore di lavoro ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro deve intendersi attribuita al dirigente (nella specie al ricorrente) al quale spettano poteri di gestione, compresa la titolarità di autonomi poteri decisionali…”.
Ulteriore principio, di portata generale, è che il datore di lavoro non può invocare propria discrimine il comportamento negligente del lavoratore nel caso in cui egli abbia omesso di effettuare il proprio intervento che, in via preventiva, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento.
In particolare “…in caso di infortunio sul lavoro, non è consentito al datore di lavoro invocare a propria discolpa, per farne discendere l’interruzione del nesso causale (art. 41 c.p., comma 2), una norma asseritamente interpretabile nel senso indicato dalla difesa, allorquando lo stesso datore di lavoro versi in re illicita per non avere, per propria colpa, impedito l’evento lesivo consentendo (ed, anzi, obbligando) il dipendente di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo. Ed è proprio ciò che qui si è verificato, in ragione del mancato intervento cautelare preventivo, che si sarebbero dovuto sostanziare nell’imposizione dell’uso della corda di sicura, senza che possa valere come causa interruttiva neppure la pretesa particolare qualità professionale dell’infortunato”.
Ulteriore tassello del ragionamento degli ermellini è il richiamo al concetto di rischio e di gestione del rischio nell’ambito della sicurezza sul lavoro che sono strettamente correlate alla posizione di garanzia, con conseguente addebito di responsabilità, nei confronti di colui che è chiamato, in quella specifica area, a governare il rischio stesso.

Al riguardo secondo la Cassazione afferma testualmente:
“Giova, infine, rammentare che nell’ambito della sicurezza sul lavoro emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l’uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie. Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il “garante è il soggetto che gestisce il rischio” e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l’illecito, qualora l’evento si sia prodotto nell’ambito della sua sfera gestoria. Proprio nell’ambito in parola (quello della sicurezza sul lavoro) il D.Lgs. n. 81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso trasfusa) consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che, in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale. Nel caso che occupa l’imputato (quale onerato della “posizione di garanzia” nella materia prevenzionale, come spiegato dai Giudici del merito) era il gestore del rischio e l’evento si è verificato nell’alveo della sua sfera gestoria (cfr. Sez. Un., n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261108). Nulla, poi, è emerso che possa lasciar presumere che il rispetto delle norme cautelari violate non fosse concretamente esigibile dal ricorrente, nelle condizioni date”.
Riferimenti: