Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio
Era atteso da tempo il cosiddetto “Decreto Controlli” per la definizione dei “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il Decreto è il risultato di un lavoro a “due mani” tra il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: si compone di 6 articoli e 2 allegati.
Allegato I: riporta le principali regole in materia di manutenzione e controllo periodico di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio, con un elenco delle possibili norme e specifiche tecniche (TS) di riferimento per verifica, controllo e manutenzione (Tabella 1). La sorveglianza è affidata ai “lavoratori normalmente presenti adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo“.
Allegato II: riporta le modalità di qualificazione del tecnico manutentore in termini di docenze, contenuti della formazione, valutazione dei requisiti e procedure amministrative. La qualificazione verrà rilasciata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed avrà valenza nazionale. Si attende la Circolare interpretativa, a firma del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sentiti gli attori del comparto della Prevenzione Incendi.
La vera novità del documento risiede nell’identificazione della figura del tecnico manutentore qualificato, definito come “persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto“.
L’entrata in vigore è prevista a partire da un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Art.6), avvenuta il 25 settembre 2021.