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Di quanto si può “allungare” la vita di uno schiumogeno antincendio?

Riportiamo di seguito il quesito giunto in Redazione. Per la tematica trattata riteniamo opportuno pubblicare e condividere.

Sono un tecnico antincendio e mi è capitato un quesito a cui non ho trovato risposta nella normativa antincendio. Vi scrivo provando a girarvi il quesito, nel caso possiate aiutarmi e indirizzarmi.

La vita utile dello schiumogeno antincendio è specificato dal produttore. Se dopo la scadenza indicata dal produttore, invece di buttare il prodotto, si effettua una verifica (con analisi di laboratorio) della qualità dello schiumogeno da cui questo risulta ancora idoneo, che validità ha il risultato del test?

In altri termini, di quanto si può allungare la vita del prodotto? 

La norma UNI 13565 riporta che annualmente deve essere eseguito un controllo della qualità dello schiumogeno, ma non specificando niente a tal proposito lascia sottintendere che si riferisca a prodotti entro la loro vita utile. 

A Vs. conoscenza, c’è qualche norma, linea guida, specifica tecnica (anche internazionale) che riporti qualcosa a riguardo? 
Vi è capitato di trattare il caso?

Risponde Elena LampertiAgente esclusivo Auxquimia per l’Italia.

Non esistono limiti di scadenza determinati da normative per quanto riguarda i liquidi schiumogeni e di fatto la loro durata è specificata dal produttore. Come ha già avuto modo di verificare la norma UNI 13565 per gli impianti fissi richiede che lo schiumogeno venga testato almeno una volta all’anno, peraltro personalmente trovo tale “obbligo” di ispezione annuale ingiustificatamente lacunoso visto che non prevede le prove più importanti per un prodotto antincendio, ovvero prova di estinzione e resistenza alla riaccensione, mentre si limita a richiedere la prova di resistenza su acetone per gli schiumogeni alcol-resistant.
La realtà dei fatti però determina delle differenze importanti: mentre per gli schiumogeni fluoroproteinici, purtroppo ancora di largo uso in Italia (e solo in Italia…) esistono delle reali problematiche di invecchiamento e deterioramento del prodotto a causa della loro natura organica, gli schiumogeni sintetici tipo AFFF non risentono di questi problemi e se correttamente conservati, o se l’impianto fisso è ben manutenuto e funzionante, il prodotto può effettivamente avere una vita utile (shelf-life) praticamente illimitata. Cosa che non rende troppo felici i produttori di schiumogeni sintetici… ma così è.
Preciso inoltre che in EU, contrariamente ad altri paesi, non esistono laboratori qualificati nel senso di ACCREDITATI da enti o dal Parlamento per eseguire le prove di laboratorio, nel senso che solo questi possano eseguire prove sugli schiumogeni. Una volta era il Ministero dell’Interno che omologava i prodotti ma con l’entrata in vigore delle normative europee non vi è più l’obbligo di omologare gli schiumogeni presso il Ministero e quindi la scadenza allora data dei 5 anni per i certificati del Ministero ora non è più in vigore. E’ invece vero che esistono laboratori più qualificati e super-partes di altri (es. MPA in Germania, CNPP in Francia e SP in Svezia) dove si possono omologare gli schiumogeni secondo EN-1568:2008 ma i costi proibitivi escludono per chiunque di portare i campioni prelevati da un impianto per una semplice verifica annuale, cosa che obbliga quindi gli utenti a rivolgersi al produttore per le analisi periodiche contando sulla sua buona fede nell’eseguire i test.
Ultima considerazione è da tenere presente l’eventuale conformità degli schiumogeni stoccati con i requisiti ambientali dettati dalla Direttiva Europea sui PFOS (122/2006) per cui uno schiumogeno prodotto fino al 2006 potrebbe essere ancora funzionale ma contenente PFOS e quindi in obbligo di smaltimento entro il 2012…. Spero che il quadro Le sia più chiaro.