Disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L.: aggiornamento normativo
Si riporta allegato al presente articolo, il testo commentato del DM 22-11-2017 “Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C”.
Il testo è aggiornato con le disposizioni transitorie fornite con il Decreto Mins. Interno 10 maggio 2018, che consente fino al 18/02/2019 (nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto), la commercializzazione e l’installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche della previgente normativa prodotti prima del 05/01/2018 (entrata in vigore del DM 22 novembre 2017).
In corsivo rosso sono riportati vari chiarimenti e commenti dell’autore Ing. Mauro Malizia, Comandante dei Vigili del Fuoco di Chieti.
Con l’entrata in vigore del DM 22 novembre 2017, tenuto conto del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, i contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità > 65 °C sono stati ricompresi al punto 13.1.A dell’Allegato 1 (DPR151-11) al decreto, aggiornando la precedente disciplina.
Gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva di capienza ≤ 6 mc, anche
muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 151/2011.
Si rettifica che è stato prorogato il termine per l’installazione di contenitori-distributori di gasolio: Il DM 10 maggio 2018 consente, fino al 18/02/2019, la commercializzazione e l’installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche della previgente normativa prodotti prima del 05/01/2018.