Prevenzione Incendi

Impianti per la produzione di calore alimentati a gas: il testo coordinato su vigilfuoco.it

di Marcello Gatto

Sul sito vigilfuoco.it è stato pubblicato il Testo Coordinato del DM 08 novembre 2019, Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, larealizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi”.

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Il documento fa riferimento alle attività che ricadono al punto 74 del DPR 01 agosto 2015 Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.

Data la larga diffusione di tali impianti sul territorio nazionale, la normativa disposta per la regolamentazione è molto ampia: la circolare 68/69 per gli impianti alimentati a gas di rete, fu sostituita dal D.M. 12/04/96, anche se per le preesistenti (quelle progettate secondo circolare 68/69) non fu richiesto alcun adeguamento.

Il DM 12/04/1996 è stato a sua volta sostituito dal DM 08/11/2019 e, anch’esso, non prevede adeguamenti per gli impianti conformi col DM 12/04/1996 o con progetti approvati con le misure in questo previste.

Il DM 29 dicembre 2005 obbligò le attività in possesso di NOP ad ottenere il CPI e diede la possibilità, per le attività 91 (adesso 74) alimentate a combustibile gassoso, di scegliere fra il rispetto della Circolare 25 novembre 1969, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, o l’applicazione di alcuni punti del DM 12/04/96.

Per gli impianti di verniciatura è stata emanata la lettera circolare prot. n° P324/4147 sott. 12 del 07/03/2003.

Il decreto riporta pure le misure di prevenzione incendi per gli impianti di potenzialità inferiore a 116 kW ma superiore a 35 kW, anche se non soggette a controllo da parte dei VV.F.. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.

Il documento è stato predisposto in collaborazione con l’Associazione ANIMA-Assotermica e riporta, oltre al testo della normativa di sicurezza antincendio, anche numerosi quesiti e chiarimenti applicativi, sia nuovi ma anche quelli precedenti, ancora validi ed applicabili.