Incendi e Prevenzione Incendi negli impianti di trattamento rifiuti
di Dario Zanut
Negli ultimi due anni sono accaduti numerosi incendi in siti che trattano rifiuti. Almeno 250 i casi censiti. In tre mesi ne sono stati segnalati 28 (fonte: sole24 ore del 09 maggio 2017 – sole24 ore 09 agosto 2017 – La stampa del 13.09.2017).
Gli incendi sono spesso di rilevanti dimensioni, con importanti emissioni di inquinanti in atmosfera, e richiedono un forte impegno per i soccorritori ed il coinvolgimento delle comunità interessate (Vigili del Fuoco, Sindaci , ARPA ecc.).
Il fenomeno ha interessato tutta la filiera del rifiuto (prelievo, stoccaggio, trattamento, riciclo, riutilizzo) ed è diffuso su tutto il territorio nazionale.
Oltre alla azione svolta dalla Autorità Giudiziaria, le autorità di controllo (ARPA, AASS; Vigili del Fuoco) stanno
effettuando numerosi accertamenti finalizzati ad innalzare i livelli di sicurezza nei siti in questione, con particolare attenzione ad interventi ed impianti di sicurezza antincendio.
Sono ormai diffusi sul territorio numerosi siti ed impianti destinati alla lavorazione di rifiuti (raccolta, selezione, caratterizzazione), al riutilizzo e riciclo, all’impiego per usi industriali e come combustibile alternativo. In tali aree la quantità di materiale stoccato è spesso ingente e gli impianti possono essere di elevata complessità ed estensione, per cui si evidenzia la presenza di rischi incendio connessi allo stoccaggio e lavorazione, che richiedono azioni di controllo e riduzione dei rischi, con i seguenti obbiettivi:
- Individuazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e dei procedimenti di prevenzione incendi da attivare;
- Valutazione dei rischi incendio;
- Valutazione degli interventi di riduzione e controllo del rischio incendio;
- Individuazione delle normative ed i criteri di sicurezza antincendio da applicare;
Le attività soggette
Si tratta di attività soggette per le quali dovranno essere attivati i procedimenti di prevenzione incendi disciplinati dal DPR n. 151/2011.
Le attività soggette, ricomprese nell’Allegato I al DPR 151/11, sono facilmente individuabili in caso di lavorazione di monomateriale (es. carta, plastica ecc.). In presenza di materiali diversi (es. rifiuti solidi urbani), si fa riferimento al materiale presente in maggiore quantità.
La attività principali da considerare sono:
–Attività n.12: Depositi liquidi infiammabili e combustibili;
–Attività n.34: depositi per la cernita della carta usata con quantitativi superiori a 5000 kg;
–Attività n. 48: Centrali Termoelettriche;
–Attività n.36: depositi di legnami con quantitativi superiori a 50.000 kg;
–Attività n.43: Impianti per la lavorazione della gomma con quantitativi superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi superiori a 10.000 kg;
–Attività n.44: Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.
Sono singolarmente individuabili altre attività secondarie (Centrali termiche, gruppi elettrogeni, distributori carburante ecc.).
Le normative e criteri tecnici applicabili
Per l’attività in questione si applicano le normative ed criteri tecnici di prevenzione incendi, ed in particolare:
- Il DM 03/08/2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del D.Leg.vo 8 marzo 2006, n.139), denominato Codice di Prevenzione Incendi, che consente di raggiungere i previsti standard di sicurezza antincendio, utilizzando un insieme di soluzioni tecniche più flessibili ed aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività.
La norma prevede la determinazione dei rischi al capitolo G.3, in cui viene considerato il profilo di Rambiente (rischio ambiente).
Per gli interventi di adeguamento, si utilizza la Sezione S-Strategia antincendio, con la applicazione dei seguenti punti:
2.Resistenza al fuoco
3.Compartimentazione
4.Esodo
5.Gestione della sicurezza antincendio
6.Controllo dell’incendio
7.Rivelazione ed allarme
8.Controllo di fumi e calore
9.Operatività antincendio
10. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
Sulla base dei criteri previsti, si possono individuare soluzioni conformi, alternative o in deroga per le attività interessate. - I criteri previsti nel DM 10.03.98 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro);
- Utilizzo di altre norme tecniche di prevenzione incendi per similitudine;
- Utilizzo di norme tecniche, linee guida, prescrizioni dei produttori
- Criteri estrapolabili da letteratura tecnica
Per gli impianti in questione, oltre al rispetto di norme e criteri tecnici sopra indicati, devono essere considerati alcuni aspetti peculiari:
- La valutazione dei rischi incendio connessi alla quantità e lavorazione del materiale (movimentazione, cernita ecc.)
La quantità di materiale stoccato (all’aperto, in copertura o all’interno di fabbricati) è spesso ingente e richiede modalità di gestione e controllo ai fini di sicurezza antincendio (es. sorveglianza continua).
La movimentazione e selezione di materiali combustibili (plastica, carta, legno ecc.) soprattutto in presenza di altri materiali pericolosi (es: bombolette spray, liquidi corrosivi, materiali soggetti ad autocombustione) può determinare surriscaldamenti e/o inneschi che vanno valutati nel processo di identificazione dei rischi incendio.
Pertanto occorre intervenire sul processo produttivo e valutare le lavorazioni che determinano rischio incendio. - La compartimentazione finalizzata alla limitazione dell’estensione dell’eventuale incendio
L’incendio non deve propagarsi tra il materiale. Tale obiettivo si raggiunge principalmente mediante sistemi di protezione passiva, consistente nella compartimentazione mediante strutture (murature ecc.) e separazioni mediante corsie e corridoi. - Sistemi e vie di esodo
Si tratta spesso di impianti complessi, con la possibile presenza di numerosi addetti presenti in varie parti dell’impianto (cabinati, passerelle ecc.) per i quali devono essere valutati con attenzione i sistemi di vie di esodo. - Gli impianti di controllo ed estinzione
E’ fondamentale e strategico il rapido controllo dell’incendio: deve essere prevista la istallazione di attrezzature ed impianti di estinzione manuale ed automatica (estintori, impianto idranti, impianti estinzione a schiuma e diluvio), da realizzarsi secondo norme di buona tecnica.
Principalmente dovrà essere previsto un impianto idranti secondo norme UNI 10779 (Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti – Progettazione, installazione ed esercizio), con livello di pericolosità 3 (idranti interni ed esterni), la cui distribuzione deve essere articolata in tutte le zone dell’impianto. Inoltre deve essere considerata la estensione della protezione con la installazione di impianti estinzione all’aperto, che consentano di controllare incendi di materiali all’aperto da posizione protetta, con erogazioni di acqua importanti (lance antincendio ad alta capacità, spingarde).
Il riferimento normativo di tali impianti, oltre alla già citata UNI 10779 è la norma UNI/TS 11559:2014 (Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti a secco – Progettazione, installazione ed esercizio). Dovrà essere prevista anche la istallazione di impianti automatici di controllo ed estinzione. I più idonei sono gli impianti automatici a diluvio conformi a norme UNI CEN/TS 14816 (Sistemi spray ad acqua – Progettazione, installazione, manutenzione) ed impianti a schiuma media/alta espansione conformi a UNI EN 13565-2 (Sistemi a schiuma – Progettazione, costruzione e manutenzione).