L’incendio del Cinema Statuto di Torino e la rivoluzione nella Prevenzione Incendi.
Era una serata come le altre a Torino, il 13 febbraio 1983, ed era appena passato il tramonto. Nevicava abbondantemente. Un gruppo di cento spettatori si era appena acclimatato al confortevole ambiente del Cinema Statuto, caldo e ben tappezzato, accogliente.
Come da programma alle 18:00 ebbe inizio la proiezione del film “La Capra” con Gerard Depardieu. Il cinema Statuto, mai riaperto dopo l’incendio e abbattuto nel 1996 per costruire un condominio, era una sala di “seconda visione” da 1200 posti in via Cibrario, a pochi metri dalla centrale piazza Statuto. Da qualche mese era stata ristrutturata, ottenendo una regolare certificazione: tutto a norma di legge.
Intorno alle 18:15, qualcosa innescò una fiammata – i sopravvissuti riferiranno di aver udito un tonfo sordo, simile all’accensione di una stufa – che poi gli inquirenti accerteranno essere stata causata da un cortocircuito. La fiammata incendiò una tenda adibita a separare il corridoio di accesso di destra dalla platea; la caduta di questa innescò l’incendio delle poltrone delle ultime file, tagliando in questo modo un’importante via di fuga che, comunque, alcuni riusciranno ugualmente a guadagnare.
Gli spettatori presenti, in preda al panico, si diressero in massa verso le sei uscite di sicurezza laterali, le quali, però, erano state tutte chiuse tranne una, su iniziativa del proprietario, che aveva voluto così contrastare i frequenti ingressi di spettatori non paganti. Dall’esterno, i passanti cominciarono a udire le urla e le richieste di aiuto, mentre alcuni spettatori della platea riuscirono a raggiungere l’atrio della biglietteria.
A questo punto si verificarono una serie di errori legati alla gestione dell’emergenza nei primi minuti e che risulteranno determinanti: venuta a mancare l’illuminazione principale, non furono accese le luci di sicurezza tramite l’interruttore ausiliario ubicato dietro la cassa e, secondo la ricostruzione la proiezione non fu interrotta, nel tentativo di contenere il panico. Le conseguenze, purtroppo, furono catastrofiche, poiché in galleria il pericolo fu percepito, solo quando questa fu invasa dal fumo.
In preda al panico e in ritardo, gli spettatori della galleria si diedero alla fuga: alcuni si diressero verso l’accesso di sinistra che dava sull’atrio, ma era troppo lontano e nessuno riuscì a raggiungerlo – solo in questo punto si conteranno quasi 40 morti; un’altra parte del pubblico, invece, si diresse nel corridoio di destra, che però portava agli angusti ambienti dei servizi igienici, dai quali non riuscirono più a uscire. Altri spettatori vennero trovati morti ancora seduti in poltrona. Comune a tutte le vittime, il viso annerito dal fumo tossico scatenato dall’incendio, che aveva trasformato la galleria in una sorta di camera a gas soffocando i presenti in meno di un minuto.
Dei 64 morti, 32 maschi e 32 femmine, di cui due erano bambini; la vittima più giovane aveva 7 anni, la più anziana 55.
Era il 13 febbraio 1983. L’incendio del cinema statuto provocò una forte emozione nell’opinione pubblica, tant’è che legislatori e tecnici si unirono in maniera più convinta per una completa rivisitazione e una reale attuazione della Norma Tecnica della Prevenzione Incendi.
Le perizie successive alla tragedia dimostrarono, anche con simulazioni a cui parteciparono gli stessi sopravvissuti, che le cause dell’incendio andavano oltre le responsabilità dei singoli: venne messo in dubbio l’intero sistema di leggi vigenti in materia di sicurezza, su scala nazionale, nell’Italia dei primi anni 1980, redatte in maniera superficiale e altrettanto superficialmente mal applicate. In quegli anni:
- le porte con maniglione antipanico erano poco diffuse e non ancora obbligatorie, al pari di altri sistemi di prevenzione quali i rilevatori antincendio;
- i locali erano generalmente dotati di impianti elettrici in gran parte datati – non autoestinguenti- e, come nel caso del Cinema Statuto, la certificazione sui rivestimenti dei sedili si limitava all’accertamento delle proprietà ignifughe, soprassedendo quindi, in materia di fuoco, su altre possibili fonti di pericolo quali i fumi e le esalazioni tossiche: «Tessuto ignifugo autorizzato dallo Stato. Sull’etichetta c’era scritto: “Produce fumo”. […] Sprigionava acido cianidrico. In galleria sono morti nel giro di quaranta secondi».
Le vittime dell’incendio torinese perirono in un luogo che, paradossalmente, sulla carta rispettava tutte le norme di sicurezza richieste all’epoca dalla legge – persino la circostanza della chiusura della maggior parte delle uscite d’emergenza non violava la normativa del 1983, la quale prescriveva, in modo generico, che queste fossero «apribili» senza tuttavia specificare come e da chi: «”Apribile”, in questa accezione, significa semplicemente che non devono essere “murate”. Anche una porta chiusa a chiave è “apribile”, basta avere la chiave…» riferirà un funzionario dei vigili del fuoco al quotidiano La Stampa.
Dal successivo processo emerse la causa accidentale del rogo – pur se inizialmente s’ipotizzò la mano di un piromane, dato che pochi mesi prima, nel giugno del 1982, in appena una settimana, tre cinema della città erano rimasti vittima di atti similari. Undici persone furono imputate e, di queste, sei condannate per aver concorso alla concatenazione di eventi e per le manchevolezze culminate nell’omicidio colposo plurimo. Il proprietario Raimondo Capella fu condannato a otto anni in primo grado, poi ridotti a due in appello con sentenza definitiva, oltreché a risarcire i 250 parenti delle vittime, costituitisi parte civile, con una somma di 3 miliardi di lire del 1985, che gli costò il sequestro e la successiva vendita di tutti i beni posseduti. Tra gli altri imputati, il geometra Amos Donisotti, il quale aveva supervisionato i lavori di ristrutturazione dell’esercizio (così come aveva fatto in altri incarichi del genere in oltre un centinaio di cinema della provincia torinese), fu condannato a sette anni, il tappezziere Antonio Ricci e l’operatore Antonio Iozza a quattro, mentre risultò assolto l’elettricista con la motivazione dell’insufficienza di prove; pene poi ridotte in appello, mentre in seguito la cassazione concesse la prescrizione agli imputati rimasti.