Modifiche alla regola tecnica per progettazione, realizzazione ed esercizio di impianti di distribuzione GNL per autotrazione
Il DM 16 febbraio 2023, pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 02-03-2023, apporta modiche all’Allegato I del DM 30 giugno 2021recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto».
L’obiettivo è quello di facilitare l’installazione di impianti di distribuzione per la mobilità alternativa su tutto il territorio nazionale. Tale obiettivo è stato perseguito andando a risolvere alcune criticità pratiche nell’applicazione del DM 30 giungo 2021.
Il presente Decreto entra in vigore 30 giorno dopo la data di pubblicazione in G.U., quindi il 1° aprile 2023 (Art.2 co.2).
Il decreto non comporta interventi di modifica per le attività già progettate al 1° aprile 2023 o conformi al DM 30 giugno 2021 (Art.2 co.1).
Modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2021 1. Al punto 2.7 - Accesso alla stazione di rifornimento, dopo le parole «...un itinerario stradale», la parola «indipendente» e' soppressa. 2. Al punto 2.7 - Accesso alla stazione di rifornimento, dopo le parole «...e le attivita' di servizio correlate,», le parole «rispetto all'itinerario previsto per i veicoli a motore in rifornimento nella medesima stazione o in sosta temporanea o prolungata,» sono soppresse. 3. Al punto 22.2.1, la lettera e) e' soppressa. 4. Al punto 22.2.1, la lettera f) e' cosi' sostituita: «f) fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, 16, 17, 18, 24, 25 e 26 del Codice della strada e dalle correlate disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione, ai fini della prevenzione incendi devono, altresi', essere osservate le distanze di sicurezza esterne minime di cui alle lettere a) e b), misurate in direzione ortogonale all'asse autostradale, rispetto al ciglio interno della cunetta della banchina;». 5. Al punto 22.2.1, la lettera g) e' cosi' sostituita: «g) fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, 16, 17, 18, 24, 25 e 26 del Codice della strada e dalle correlate disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione, ai fini della prevenzione incendi deve essere osservata in tutti i casi una distanza di sicurezza esterna minima di almeno 15 m degli elementi dell'impianto di rifornimento di cui alle lettere a) e b), misurata in direzione ortogonale all'asse stradale, rispetto al ciglio interno della cunetta della banchina;». 6. Al punto 25.3.8, dopo la parola «pulsante» sono inserite le seguenti parole: «, posto sull'impianto,». 7. Il punto 26.1 Disposizioni generali e' cosi' sostituito: «In prossimita' dell'apparecchio di distribuzione asservito ad un sistema self-service, ad una distanza non inferiore alla lunghezza della tubazione flessibile rispetto al punto di attacco di quest'ultimo sull'apparecchio di distribuzione ed in una posizione che consenta la piena visione della connessione di rifornimento, deve essere installato un dispositivo ad azionamento manuale, tale che il rifornimento possa iniziare e continuare solo quando questo dispositivo sia azionato in modo continuo o in modo intermittente ad intervalli non superiori a 60 secondi. Il rilascio del dispositivo determina il blocco dell'erogazione. Ferme restando le condizioni di piena visibilita' sulle operazioni da attuare, il dispositivo, di cui al presente punto, puo' essere collocato ad una distanza inferiore alla lunghezza della tubazione flessibile, a condizione che sia presente un sistema di protezione dell'operatore da eventuali perdite di prodotto in fase liquida.». 8. Al punto 26.3 Self-service non presidiato, primo capoverso, dopo le parole «...in modalita' self-service non presidiato alle seguenti condizioni» sono inserite le seguenti parole: «, oltre a quanto previsto al punto 26.2,».