Norme antincendio per gli edifici di civile abitazione: il testo commentato
In allegato all’articolo il testo del D.M. 16/5/1987 n. 246 coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 15/9/2005 “Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” in ‘grassetto blu’ e dal D.M. 25/1/2019 “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”.
In corsivo rosso sono riportati vari chiarimenti e commenti dell’autore. Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli “edifici civili” (e simili) sono ricompresi al punto 77 dell’allegato I al decreto, con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, ove l’assoggettabilità era legata al parametro di “altezza in gronda”.
Il parametro adottato per determinare l’assoggettabilità degli edifici civili è ora quello della “altezza antincendio”, in linea con la relativa regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 16 maggio 1987 n. 246. Inoltre con la nuova formulazione l’assoggettabilità è stata estesa agli edifici destinati ad uso civile (non solo civile abitazione).