Proroga adeguamento antincendio di scuole e asili nido
Testo commentato e coordinato con le disposizioni e i chiarimenti forniti con la lettera circolare
30 ottobre 1996, n. 2244/4122 (Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e
5.2). In corsivo rosso sono riportati vari chiarimenti e commenti dell’autore.
Gli edifici scolastici esistenti dovevano essere adeguati alla normativa antincendio entro cinque
anni dall’entrata in vigore del DM 26/8/1992. La scadenza originaria dei termini di adeguamento
ha subito nel tempo varie proroghe, con ampi intervalli temporali che sono risultati non coperti
da tali differimenti. L’art. 4, co. 2 del D.L. 30/12/2015, n. 210 coordinato con la legge di conversione
25/2/2016, n. 21 (c.d. “Milleproroghe 2015”) aveva stabilito che l’adeguamento previsto
dall’art. 10-bis, co. 1, del D.L. 12/9/2013, n. 104 (convertito dalla legge 8/11/2013, n. 128),
doveva essere completato entro 6 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto
e comunque non oltre il 31/12/2016, prevedendo scadenze differenziate. Con il DM 12/5/2016
“Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di
prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica” si era data attuazione a quanto previsto dal
citato art. 10-bis, precisando che tutte le misure dovevano comunque essere attuate entro il
31/12/2016. Tuttavia anche questo tentativo di adottare scadenze differenziate non è servito a
consentire che la maggior parte degli edifici scolastici pubblici e privati si adeguassero alla normativa
antincendio e pertanto è stato necessario emanare l’ennesimo differimento di termini al
31/12/2017 con il D.L. 30/12/2016, n. 244 convertito con legge 27/2/2017, n. 19 (c.d. “Milleproroghe
2016”), anche questo non andato a buon fine. Successivamente con DM 21 marzo
2018 sono state fornite indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell’adeguamento alla normativa
di sicurezza antincendio, pur non prorogando i termini per l’adeguamento che erano
scaduti il 31/12/2017. Infine con la legge 21/9/2018, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative” (GU n. 220 del 21-09-2018), vigente al 22-9-2018, il termine di adeguamento
di cui alla legge 27/2/2017, n. 19 è stato prorogato al 31 dicembre 2018.
Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le “scuole” sono ricomprese al punto 67 dell’allegato I al decreto
con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982
(ex Att. 85). Rientrano tra le “attività soggette” (in precedenza non soggetti) gli asili nido.
Questi in precedenza non erano ricompresi nel punto 85 dell’elenco allegato al D.M. 16/2/1982,
come era stato chiarito con nota prot. n. P1991/4122 sott. 32 del 14/10/1997.