Prevenzione Incendi

Revisione e riassetto del CNVVF. Sanzioni inasprite per imprese che omettono la SCIA.

E’ stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il d. lgs. attuativo della riforma Madia.  Tra le novità l’inasprimento delle sanzioni per le imprese che omettono la SCIA.

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo (di attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione – legge 7 agosto 2015, n. 124) recante “Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

In tema di prevenzione incendi, la versione del testo licenziata dal Consiglio dei ministri il 23 febbraio prevede sanzioni inasprite per le imprese che omettono la SCIA: “Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall’articolo 16, comma 2.

Nell’articolo 20 “Sanzioni penali e sospensione dell’attività” del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sostituito dallo schema di decreto, stabilisce al comma 2 che “chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime”.

Infine il comma 3 del nuovo articolo 20 dispone che “ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo”.