Prevenzione Incendi

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo

di Marcello Gatto

Nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 è stata pubblicata la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, che all’articolo 38-bis prevede semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo
Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, che:

  • si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23;
  • destinati ad un massimo di 1.000 spettatori;

è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi stabilite con il decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996.

Consulta il documento qui: Gazzetta ufficiale