Trasporto merci pericolose su strada: cosa dobbiamo sapere.
La tragedia accaduta nel Reatino in cui un vigile del fuoco e un civile sono deceduti a causa delle conseguenze di un incendio in un’area di servizio pone al centro dell’attenzione la sicurezza del trasporto di merci pericolose.
Nel corso degli anni, il trasporto delle merci classificate pericolose ha assunto una rilevanza sempre maggiore, tale da richiedere ai conducenti dei veicoli destinati al loro trasporto ed agli operatori comunque coinvolti in tali operazioni, una più elevata professionalità e responsabilità, al fine di ridurre il rischio di incidenti che si possono verificare durante il carico, il trasporto e lo scarico dei prodotti.
Per materie pericolose si intendono quelle sostanze che per la loro particolare natura sono in grado di produrre danni alle persone e all’ambiente.
La natura di queste materie ha fatto sì che i relativi trasporti siano sempre più sotto osservazione, specialmente da parte dei mass-media, che spesso agiscono come “cassa di risonanza” nei confronti dell’opinione pubblica quando si verificano incidenti di una certa rilevanza.
Si assiste, quindi, a resoconti talvolta superficiali o distorti, facendo credere alla pubblica opinione che nel campo delle merci pericolose siano diffuse l’impreparazione o l’improvvisazione.
In realtà, le problematiche sul trasporto delle merci pericolose, nelle diverse modalità di vezione, sono oggetto di grande attenzione da parte delle Autorità tecniche ed amministrative.
Le strutture dell’ONU preposte all’emissione delle norme, provvedono al loro continuo aggiornamento che nasce dal confronto tra le esperienze che emergono a livello internazionale, successivamente recepite nell’Unione europea con apposite direttive e quindi negli Stati membri.
ADR è l’accordo europeo che regola il trasporto di merci pericolose. Questo accordo contiene le disposizioni normative per il trasporto su strada di merci pericolose in merito a imballaggio, fissaggio del carico e contrassegno.
ADR è l’acronimo del francese “Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route“, in italiano “Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada“. Il termine internazionale ADR è talmente diffuso nel settore dei trasporti da essere compreso quasi da tutti, in ogni Paese.Storia
Stipulato a Ginevra nel 1957, l’Accordo è entrato in vigore solo a fine del gennaio 1968. L’Accordo viene aggiornato ogni due anni, tenendo conto dello sviluppo tecnologico e delle disposizioni giuridiche. Ad oggi, tutti gli Stati dell’UE hanno ratificato l’Accordo ADR, recepito da una direttiva UE. Inoltre, all’Accordo hanno successivamente aderito anche tutti gli altri Paesi europei, oltre che al Marocco, alla Tunisia e ad alcuni Stati dell’Asia Centrale, un tempo appartenenti all’Unione Sovietica. Oggi l’Accordo ADR conta 48 Paesi membri (aggiornato al 6/2017).Disposizioni normative
Tutti i conducenti di mezzi che trasportano merci pericolose devono essere in possesso di un certificato per il trasporto di merci pericolose, il cosidetto “patentino ADR”. Il certificato ha una validità di cinque anni e scade automaticamente se non viene rinnovato prima della data di scadenza. Per il rinnovo è necessario che il conducente segua un corso di aggiornamento.
Ogni azienda che trasporta regolarmente merci pericolose deve avere almeno una persona incaricata di far rispettare le disposizioni e gli obblighi in merito al trasporto di merci pericolose.
Ogni camion che trasporta merci pericolosi deve essere dotato di un equipaggiamento speciale, che comprende segnali di avvertimento pieghevoli arancioni, casco, occhiali protettivi e due estintori.
La classificazione ADR
Si è già accennato che per merci pericolose si intendono quelle sostanze che per la loro particolare natura fisico-chimica sono in grado di produrre danni alle persone, alle cose ed all’ambiente. Esse si possono presentare allo stato solido, liquido o gassoso.
Nell’accordo ADR, l’individuazione delle sostanze è basata su nove classi, così ripartite:
– CLASSE 1 materie ed oggetti esplosivi;
– CLASSE 2 gas;
– CLASSE 3 liquidi infiammabili;
– CLASSE 4.1 solidi infiammabili, sostanze autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati;
– CLASSE 4.2 materie soggette ad accensione spontanea;
– CLASSE 4.3 materie che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili;
– CLASSE 5.1 materie comburenti;
– CLASSE 5.2 perossidi organici;
– CLASSE 6.1 materie tossiche;
– CLASSE 6.2 materie infettanti;
– CLASSE 7 materiali radioattivi;
– CLASSE 8 materie corrosive;
– CLASSE 9 materie ed oggetti pericolosi diversi.
E’ ammesso il trasporto in cisterna delle materie appartenenti alle classi ADR 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 e 9.
La formazione professionale dei conducenti
La materia sulla formazione professionale dei conducenti è disciplinata dall’ADR nel capitolo 8.2 relativo all’equipaggio del veicolo) e dal DM 12 gennaio 2009.
E’ previsto che i conducenti dei veicoli destinati ai trasporti nazionali ed internazionali di merci pericolose su strada, devono essere muniti di apposito certificato di formazione professionale previsto dall’ADR, noto anche come “patentino ADR”; con l’ADR 2011 questo ha assunto la forma di una card plastificata, di colore bianco.
I conducenti conseguono il patentino dopo aver seguito i corsi di formazione ed aver superato i relativi esami scritti mediante l’utilizzo di questionari.
Il certificato di formazione professionale ha una validità massima di cinque anni.
Nell’anno che precede le relative scadenze, tutti i conducenti potranno ottenere il rinnovo del patentino esclusivamente se superano il corso di aggiornamento ed i successivi esami scritti corrispondenti alla formazione posseduta.
I corsi di formazione previsti sono:
– corso base, per l’abilitazione al trasporto di merci pericolose con modalità diverse da quelle in cisterna, con esclusione delle materie appartenenti alle classi 1 (esplosivi) e 7 (radioattivi).
La formazione di questo corso comprende anche esercitazioni pratiche effettuate di persona dal candidato;
– corso di specializzazione per il trasporto di materie pericolose in cisterna;
– corso di specializzazione per il trasporto di materie esplosive e taluni materie radioattive.
Il certificato di formazione professionale è obbligatorio sia per i trasporti nazionali che per quelli internazionali, con veicoli con qualsiasi massa complessiva a pieno carico per quantitativi superiori a quelli di esenzione indicati nel capitolo 1.1.3.6.
Già dal 1° gennaio 2007 (per effetto dell’ADR 2005) l’obbligo del patentino è stato esteso a tutti i veicoli, compresi quindi anche per i conducenti di veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t.
Per ottenere l’ammissione agli esami per il rilascio del certificato di formazione professionale (conducenti) gli interessati devono presentare domanda di esame all’ufficio provinciale della Motorizzazione, competente territorialmente nei riguardi della sede dei corsi di formazione e specializzazione frequentati, specificando i tipi di corsi frequentati.
Il mancato superamento dell’esame relativo al corso base, sia in occasione del primo rilascio, sia in occasione dell’aggiornamento comporta la esclusione dagli ulteriori esami di specializzazione.
Qualora il richiedente, sostenuto l’esame, non venga ritenuto idoneo, potrà ripetere l’esame stesso
soltanto una seconda volta non prima che sia trascorso un mese dalla data di esame con esito
negativo.
Per ottenere il rinnovo quinquennale del certificato di formazione professionale, nell’anno che
precede la scadenza di validità, l’interessato dovrà seguire i corsi di aggiornamento relativi alla
sua formazione e superare i successivi esami.
La formazione professionale degli addetti carico/scarico
Ai sensi del capitolo 8.2.3 dell’ADR, ogni persona le cui funzioni riguardano attività diverse dal mero trasporto di merci pericolose su strada, ma ad esse connesse, devono aver ricevuto una formazione riguardante le prescrizioni che regolano il trasporto di tali merci, secondo la loro responsabilità ed i loro compiti. Questa prescrizione si applica per esempio al personale impiegato dal trasportatore o dallo speditore, al personale che carica o scarica le merci pericolose, al personale che lavora per i depositi intermedi e caricatori ed ai conducenti di veicoli diversi da quelli
che detengono un certificato di formazione professionale ADR, che partecipano ad un trasporto di merci pericolose su strada.
Già con l’ADR 2011 è stato introdotto un obbligo di formazione anche per gli operatori che trattano merci pericolose in quantità limitate (capitolo 1.3), formazione che sarà quindi la stessa già prevista per gli altri operatori che da anni sono obbligati all’addestramento; il datore di lavoro dovrà conservare un registro relativo alla formazione del personale interessato.
Obblighi del destinatario e nuova figura dello scaricatore
Già con l’ADR 2011 sono state introdotte alcune modifiche alle prescrizioni di comportamento del destinatario di un trasporto con merci pericolose ed istituita la nuova figura dello scaricatore.
Può naturalmente succedere che la figura del destinatario e dello scaricatore coincidano e quindi, in tal caso, le prescrizioni previste per entrambe le figure si assommano ad un unico soggetto.
Il destinatario (cap. 1.4.2.3), in particolare, ha sempre l’obbligo di non differire, senza motivi imperativi, l’accettazione della merce e di verificare, dopo lo scarico, che siano rispettate le disposizioni dell’ADR che lo riguardino; nel caso di un contenitore, se queste verifiche evidenziano un’infrazione alle disposizioni dell’ADR, il destinatario potrà restituire il contenitore al trasportatore solo dopo la sua messa in sicurezza.
Se il destinatario si avvale per lo scarico dell’attività di altri operatori, deve adottare le misure affinchè le misure appropriate previste per lo scarico siano rispettate anche da tali operatori terzi.
Per quanto riguarda lo scaricatore (cap. 1.4.3.7), l’ADR evidenzia che le operazioni di scarico comprendono la rimozione, lo scarico e lo svuotamento; i suoi compiti sono i seguenti: assicurarsi che le merci corrispondano a quelle da scaricare, confrontando le informazioni sul documento di trasporto con le informazioni presenti sul collo o sulle
unità di carico; verificare, prima e durante lo scarico, che gli imballaggi, la cisterna, il veicolo o il contenitore non siano danneggiati a tal punto da mettere in pericolo le stesse operazioni di scarico (diversamente, lo scarico non potrà essere effettuato prima che siano state adottate le misure appropriate); rispettare tutte le disposizioni
applicabili alle operazioni di scarico.
Subito dopo lo scarico della cisterna, del veicolo o del contenitore, bisogna rimuovere ogni residuo pericoloso che avrebbe potuto aderire all’esterno della cisterna, del veicolo o del contenitore durante lo scarico; verificare la chiusura degli otturatori e delle apertura di ispezione; assicurarsi che la pulizia e la decontaminazione prescritte
dei veicoli e dei contenitori siano effettuate; assicurarsi che i contenitori, una volta interamente scaricati, puliti e decontaminati, non portino più le varie indicazioni di pericolo.
Il consulente per la sicurezza
Ai sensi del capitolo 1.8.3 dell’ADR, ogni impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose per strada, oppure operazioni di carico, scarico, riempimento o imballaggio connesse a tali trasporti, deve designare un consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, non necessariamente dipendente dell’azienda.
Il consulente deve verificare l’osservanza delle disposizioni in materia di trasporto merci pericolose, consigliare l’impresa nelle relative operazioni, provvedere alla redazione di una relazione annuale e di una in caso di incidente.
Il consulente deve essere titolare di apposito certificato di formazione professionale avente la validità di cinque anni, rinnovato se il titolare, nel corso dell’anno precedente alla scadenza, ha superato un esame di controllo (non è più sufficiente l’aver frequentato solamente il corso).
Sono esentate dall’obbligo del consulente le aziende che movimentano merci pericolose entro i limiti dell’esenzione di cui al capitolo 1.1.3.6 dell’ADR e quelle che si limitano al ricevimento di tali merci.
La documentazione di trasporto
Il conducente di un veicolo che trasporta merci pericolose in regime ADR, secondo la normativa attualmente in vigore, deve essere munito dei seguenti documenti:
- carta di circolazione del veicolo;
- certificato speciale di approvazione ADR del veicolo, c.d. “barrato rosa” (ora anche per i trasporti nazionali, oltre che per gli internazionali per i quali era già obbligatorio);
- patentino ADR (CFP);
- licenza di pubblica sicurezza per il trasporto di gas tossici (ove prevista);
- documento di trasporto, riportante le informazioni indicate nel capitolo 5.4.1.1;
- consegne scritte di sicurezza (c.d. istruzioni di sicurezza o trem card), da non confondere con la “scheda prodotto”, secondo il nuovo schema dell’ADR 2011.
La responsabilità del conducente e degli altri soggetti coinvolti
Il conducente del veicolo adibito al trasporto di materie pericolose ha l’obbligo di verificare l’efficienza del veicolo, del quale assume con la guida la piena responsabilità, di accertarsi che il carico anche se effettuato da altri, sia contenuto nei limiti della portata e della normale prudenza e disporre che la sistemazione di esso sia effettuata in modo da prevenire i pericoli di dispersioni o di caduta lungo la strada e da sopportare tutte le prevedibili accidentalità della circolazione, quali le brusche frenate, le curve a gomito, i dislivelli del fondo stradale, ecc.
A parte l’equipaggio, nessun passeggero può essere trasportato sulle unità che trasportano merci
pericolose.
Con l’edizione 2001 dell’ADR ha definito anche le responsabilità degli altri soggetti coinvolti nel trasporto (capitolo 1.4.2) sia a livello principale, come speditore, trasportatore, destinatario e scaricatore (ADR 2011), sia a livello secondario, come caricatore, confezionatore, riempitore ed operatore sulle cisterne.
Con l’ADR 2013 la corretta fissazione del carico viene considerata soddisfatta quando le merci trasportate sono fissate secondo la norma EN 12195-1:2010, la quale determina anche il numero preciso di cinghie che devono essere utilizzate, coinvolgendo in tale responsabilità sia il vettore, che a bordo del veicolo deve disporre di tali attrezzature, sia il caricatore che dovrà controllare la presenza e l’idoneità degli strumenti di fissaggio prima di iniziare il carico stesso sul veicolo.
Le istruzioni di sicurezza o istruzioni scritte (trem card)
Ogni conducente alla guida di veicoli che trasportano merci pericolose in regime ADR deve essere munito di istruzioni di sicurezza (istruzioni scritte, ai sensi del capitolo 5.4.3, da non confondere con la scheda prodotto).
Le istruzioni devono trovarsi a portata di mano all’interno della cabina, devono essere fornite dal trasportatore e consegnate all’equipaggio del veicolo prima della partenza, in una o più lingue in modo tale che ogni membro sia in grado di comprendere; il trasportatore deve assicurarsi che ogni membro dell’equipaggio del veicolo comprenda correttamente le istruzioni e sia in grado di applicarle; la responsabilità sulla consegna delle istruzioni di sicurezza è in capo al trasportatore.
Prima della partenza, i membri dell’equipaggio del veicolo devono informarsi circa le merci caricate a bordo del veicolo e consultare le istruzioni relative alle misure da prendere in caso di emergenza e incidente.
Le istruzioni scritte, con l’ADR 2009 devono corrispondere per forma e contenuto all’apposito modello previsto nel formato di quattro pagine: esse prevedono delle misure comuni (frenare il veicolo, non camminare sulle sostanze sparse per terra, avvertire i soccorsi, ecc.) e delle indicazioni supplementari in funzione della caratteristica del prodotto trasportato; con l’edizione 2011 le trem card ricevono un’ulteriore modifica in quanto al loro interno viene specificato che si tratta di trasporto stradale per differenziarle da quella del RID per il trasporto ferroviario; inoltre,
nella quarta pagina sono stati aggiunti i riferimenti ai pericoli legati alle materie pericolose per l’ambiente ed alle materie trasportate a caldo; viene altresì esteso l’obbligo del badile, copritombino e recipiente per le raccolta anche per le materie delle classi 4.1 e 4.3.
Le attrezzature dei veicoli
Atteso che è stata recepita la normativa ADR sui mezzi per l’estinzione degli incendi, è previsto (capitolo 8.1.4) che tutte le unità di trasporto adibite al carico di merci pericolose (in quantità superiori a quelle previste dal capitolo 1.1.3.6 che fissa il limite di esenzione per quantità dall’applicazione della normativa) devono essere munite di estintori di idonea capacità.
Devono essere presenti:
– almeno un estintore di 2 kg. (preferibilmente a polvere chimica) atto a combattere l’incendio del motore o della cabina del veicolo (tale estintore è richiesto anche per unità di trasporto che operano in regime di esenzione ai sensi del capitolo 1.1.3.6);
Inoltre:
– per le unità di trasporto aventi massa complessiva superiore a 7,5 t., devono essere presenti anche uno o più estintori portatili, di una capacità minima totale di 12 kg. in polvere e di cui almeno un estintore abbia una capacità minima di 6 kg.;
– per le unità di trasporto con massa complessiva superiore a 3,5 t. ma inferiore o uguale a 7,5 t., devono essere presenti anche uno o più estintori portatili di una capacità minima totale di 8 kg. in polvere e di cui almeno un estintore abbia una capacità minima di 6 kg.;
– per le unità di trasporto aventi una massa complessiva inferiore o uguale a 3,5 t., devono essere presenti anche uno o più estintori portatili supplementari con una capacità minima di 2 kg. in polvere.
Tutti gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell’interno e piombati per verificare che essi non siano stati usati e riportare un’iscrizione indicante la scadenza di validità (mese ed anno). Devono essere posizionati in luogo facilmente accessibile ed al riparo dalle intemperie.
Inoltre, ogni mezzo deve essere dotato di:
– appositi accorgimenti riguardanti l’impianto elettrico (staccabatterie, protezione degli accumulatori, canalizzazione dei circuiti elettrici) atti a prevenire o ridurre gli incidenti;
– altre attrezzature varie (una lampada tascabile per ogni membro dell’equipaggio, un paio di guanti per ogni membro dell’equipaggio, due segnali di avvertimento autoportanti quali coni o triangoli riflettenti o luci lampeggianti arancioni indipendenti dall’installazione elettrica del veicolo, un ceppo ferma ruote, un giubbetto fluorescente per ogni membro dell’equipaggio); per talune etichette di pericolo, sono previsti anche del liquido per risciacquare gli occhi, una maschera di fuga, una pala, una protezione per tombini, un recipiente collettore di plastica.
Particolari disposizioni dovranno essere rispettate in caso di sosta del veicolo (con relativa sorveglianza dello stesso se necessaria) e di sua circolazione in determinate condizioni atmosferiche.
I pannelli e le etichette di pericolo
I veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (con quantità superiori a quelle fissate dal capitolo 1.1.3.6 dell’ADR) devono essere muniti di due pannelli rettangolari di colore arancione, retroriflettenti, fissati sul fronte e sul retro del mezzo (capitolo 5.3).
Qualora i veicoli fossero dotati di cisterne fissi o amovibili, di containers-cisterna, di batterie di recipienti, di contenitore per materie solide alla rinfusa, sul pannello arancione, posizionato nell’appropriata posizione, dovranno apparire i numeri di identificazione che figurano in corrispondenza delle merci per le quali è consentito il trasporto con queste modalità; il numero di identificazione del pericolo deve apparire nella parte superiore del pannello (numero di Kemler) e quello di identificazione della materia nella parte inferiore dello stesso pannello (numero Onu), che risulta, quindi, diviso in due parti da una linea orizzontale nera.
Sui veicoli a cisterne fisse o amovibili, nonché su quelli che trasportano merci pericolose in colli (classi 1 e 7) oppure grandi contenitori e per il trasporto di merci alla rinfusa, è obbligatorio apporre in aggiunta le etichette di pericolo al fine di rendere più facile l’individuazione della materia trasportata.
Queste etichette sono di forma quadrata con almeno 250 mm. di lato, devono essere posizionate di punta ed essere conformi a quanto stabilito dalla classe di pericolo di ogni materia pericolosa e riportare anche il numero di classe.
Le etichette di pericolo da incollare sull’imballo (da 100 mm. di lato) possono essere più di una a seconda della classificazione del prodotto in esso contenuto.
L’ADR 2009 ha introdotto la nuova etichetta delle materie pericolose per l’ambiente, secondo la nuova classificazione, anche se l’obbligo della relativa indicazione è iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2011; questa nuova etichetta deve avere la dimensione di 100 mm. x 100 mm., eccetto che per i colli le cui misure obbligano ad apporre marchi più piccoli.
L’etichetta “materia pericolosa per l’ambiente” deve essere sempre apposta vicino al marchio UN seguito dal numero ONU della materia, secondo la norma del 5.2.1.1 che prevede che esso debba figura in modo chiaro ed indelebile su ogni collo; nel caso di oggetti non imballati, tale iscrizione deve essere apposta sull’oggetto, sulla sua culla o sul suo dispositivo di movimentazione, di stoccaggio o di lancio.
Per quanto invece riguarda la marcatura sui colli e sulle unità di trasporto per le merci in quantità limitate, l’ADR 2011 ha introdotto una nuova etichetta di pericolo, losanga a sfondo bianco ma con i vertici superiore ed inferiore neri, che potrà sostituire in taluni casi le disposizioni previste dall’ADR 2009, ovvero la dicitura “LTD QTY” per i mezzi di trasporto di almeno 12 t. di massa e con 8 t. di merci pericolose trasportate in quantità limitate, il cui obbligo è scattato dal 1° gennaio 2011, salvo che il veicolo non disponga già dei pannelli arancioni; la nuova losanga sui colli avrà una dimensione di 100 mm. x 100 mm., riducibile a 50 mm. x 50 mm. nei colli più piccoli; per le unità di trasporto vale invece la classica dimensione di 250 mm. x250 mm.
La marcatura dell’ADR 2009 sui veicoli con almeno 12 t. di massa potrà comunque essere utilizzata fino al 30 giugno 2015, con oltre 8 t. di peso di merce pericolosa in quantità limitata; per i colli, invece, dal 1° luglio 2011 si può adottare la nuova etichetta prevista dall’ADR 2011, salvo che anche qui fino al 30 giugno 2015 si possono ancora adottare le disposizioni già in vigore con l’ADR 2009.
Le misure di sicurezza contro furti e attentati
Già con l’edizione 2005 dell’ADR sono state introdotte le disposizioni relative alla security, ossia la protezione contro furti o attentati, che si distingue dal concetto di safety, ossia prevenzione degli incidenti e che fino ad oggi costituiva l’oggetto principale dell’ADR.
Nell’ADR 2013 questo argomento è trattato nel capitolo, il 1.10 “Disposizioni riguardanti la sicurezza”.
Viene previsto che le merci pericolose devono essere avviate al trasporto solo da trasportatori debitamente identificati, mentre la formazione del personale coinvolto nel trasporto di tali sostanze deve riguardare anche elementi di sensibilizzazione alla sicurezza: la formazione della sensibilizzazione alla sicurezza deve vertere sulla natura dei rischi per la sicurezza, su come riconoscerli e sui metodi da utilizzare per ridurli, come anche sulle misure da prendere in caso di infrazione alla sicurezza. Essa deve includere la sensibilizzazione ai piani di sicurezza
eventuali tenuto conto delle responsabilità e delle funzioni di ciascuno nell’esecuzione di tali piani.
Per i soggetti coinvolti nel trasporto delle merci pericolose ad alto rischio, l’ADR prevede la necessità della redazione dei piani di sicurezza, che devono includere almeno i seguenti elementi:
a) attribuzione di specifiche responsabilità in materia di sicurezza a persone presentanti le necessarie competenze e qualificazione ed aventi l’autorità richiesta;
b) rilevazione delle merci pericolose o tipi di merci pericolose interessate;
c) valutazione delle operazioni correnti e dei rischi per la sicurezza, includendo le soste richieste dalle condizioni di trasporto, la permanenza delle merci pericolose nei veicoli, cisterne e contenitori, richieste dalle condizioni di traffico prima, durante e dopo il cambio del luogo e la sosta temporanea intermedia delle merci pericolose finalizzata al
cambiamento del modo e del mezzo di trasporto (trasbordo) secondo necessità;
d) chiara enunciazione delle misure che devono essere prese per ridurre i rischi connessi alla sicurezza tenuto conto delle responsabilità e delle mansioni dell’operatore, comprese quanto riguarda i seguenti punti: formazione, politiche di sicurezza (per esempio riguardanti le misure in caso di minaccia grave, il controllo in caso di reclutamento di
impiegati o dell’assegnazione di impiegati a certi incarichi, ecc.), procedure di gestione (per esempio scelta e utilizzo di itinerari nel caso siano già conosciuti, accesso alle merci pericolose in sosta temporanea intermedia, vicinanza di opere di infrastrutture vulnerabili, ecc.), equipaggiamenti e risorse necessarie da utilizzare per ridurre i rischi derivanti dalla sicurezza;
e) procedure efficaci ed aggiornate per segnalare le minacce, le violazioni della sicurezza o segnalare gli incidenti connessi e farvi luce;
f) procedure di valutazione della verifica dei piani di sicurezza e procedure d’esame e di aggiornamento periodico dei piani;
g) misure in grado di assicurare la sicurezza fisica delle informazioni relative al trasporto contenute nel piano di sicurezza;
h) misure in grado di assicurare che la diffusione dell’informazione riguardante le operazioni di trasporto contenute nel piano di sicurezza sia limitata a quelli che ne abbisognano.
Queste misure non devono ostacolare, tuttavia, la comunicazione delle informazioni prescritte peraltro nell’ADR.
Le disposizioni per la sicurezza è previsto che non si applichino quando i quantitativi trasportati non superano i limiti di cui all’esenzione parziale ADR (capitolo 1.1.3.6.3).
Sui veicoli che trasportano merci pericolose ad alto rischio devono essere installati dispositivi, equipaggiamenti o sistemi di protezione allo scopo di impedirne il loro furto o quello del carico e devono essere prese delle misure per verificare che questi siano operativi ed efficaci in ogni momento.
Fonti e approfondimenti:
- ADR2017
- Certifico.com
- Guida ADR 2013